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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

6. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con post-informazione effettuata all'Osservatorio e sono pubblicati nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 184 - Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di truppa

1. Di norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono eseguiti da appositi reparti. Questi possono, altresì, procedere a mezzo cottimi, purchè gli stessi siano già previsti nei progetti approvati. I lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 182 e 183, applicati anche contemporaneamente.

2. E' possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. L'assunzione è regolata dalla normativa vigente in materia. Tutti i lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti con la responsabilità di un unico responsabile del procedimento, che coincide con il comandante del reparto, che si avvale del personale militare e civile in organico presso il reparto del Genio. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione o acquistati su piazza con le procedure concorsuali previste dalle normative vigenti.

Art. 185 - Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia

1. La decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia è effettuata da

a) Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata limitatamente agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da eseguire a mezzo reparti del Genio, per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere d) e

f), e per i lavori di cui all'articolo 122, quando siano urgenti

b) Geniodife per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1, lettere g) e h), e per quelli di cui all'articolo 124, commi 1 e 2

c) dagli organi tecnici centrali di Forza armata, dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata e dai comandanti degli enti per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c)

d) dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera e).

2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa per la manutenzione.

3. Per gli interventi decretati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.

Art. 186 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera g). L'urgenza deve risultare da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'organo tecnico centrale di Forza armata, di cui all'articolo 185, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 187 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il capo dell'organo esecutivo del Genio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 186, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di imminente pericolo di danno a persone ovvero cose.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 175, comma 5.

4. Il capo dell'organo esecutivo del Genio, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, trasmette all'organo tecnico centrale di Forza armata l'estimativo degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura finanziaria della spesa e l'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Provvedimenti di somma urgenza che si rendessero necessari per attivare immediate misure di difesa di interessi connessi alla sicurezza dello Stato, possono superare i limiti di cui al comma 1. In tali casi la decretazione della situazione di somma urgenza è effettuata dal Ministro della difesa o dal Capo di Stato maggiore della difesa, mentre l'affidamento dell'intervento viene disposto da Geniodife. A prescindere dall'importo tutti gli interventi affidati con la procedura di somma urgenza sono oggetto di regolare collaudo, anzichè del certificato di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo.

Art. 188 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 189 - Accordo bonario

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis, della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'organo di collaudo ove costituito. Entro il termine stabilito dall'articolo 204, per le proprie deduzioni all'esplicazione delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al responsabile del procedimento e all'organo di collaudo, se costituito, la propria relazione riservata.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, provvede a

a) informare l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto sull'esito della valutazione formulando proposta motivata per la costituzione della commissione prevista dall'articolo 31-bis, della legge, nei casi in cui sia facoltativa

b) formulare proposta motivata per l'eventuale carattere vincolante delle decisioni della commissione

c) chiedere la nomina del componente rappresentante l'Amministrazione della Difesa.

3. Acquisite le determinazioni dell'autorità che ha approvato il contratto, il responsabile del procedimento comunica all'impresa appaltatrice, entro trenta giorni dall'apposizione sul registro delle deduzioni del direttore dei lavori sull'ultima riserva, la nomina del componente della commissione di competenza dell'Amministrazione e chiede la designazione del componente da parte dell'impresa medesima. Entro lo stesso termine informa l'impresa appaltatrice delle decisioni dell'Amministrazione di non avvalersi della predetta commissione, nei casi in cui sia facoltativa, e invita il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, quando costituito, a trasmettere al componente designato le relazioni illustrative di propria competenza. Entro i successivi sessanta giorni, o al massimo entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione, la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario che è inoltrata all'autorità che ha approvato il contratto, al responsabile del procedimento e all'impresa appaltatrice. Il responsabile provvede direttamente, entro il termine sopraindicato, a formulare la proposta di accordo bonario nei casi in cui non sia costituita la commissione ed attiva la procedura di cui al presente comma a ricevimento degli atti di collaudo, di cui all'articolo 241, nel caso di riserve non ancora definite e non oggetto di una precedente procedura di accordo bonario.

4. L'autorità che ha approvato il contratto si pronuncia sulla proposta di accordo bonario nel caso in cui non sia stato attribuito carattere vincolante alle decisioni della commissione.

5. Qualora entrambe le parti aderiscano alla proposta di accordo bonario, si procede alla sottoscrizione di apposito verbale fra l'impresa appaltatrice e lo stesso rappresentante dell'amministrazione che ha stipulato il contratto. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione fino al momento insorta.

6. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario, sono `dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Art. 190 - Definizione delle controversie

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.

2. La ditta e l'Amministrazione nominano, nella domanda di arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro. L'arbitro dell'Amministrazione è scelto fra gli ufficiali dirigenti del Genio con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2°, del codice di procedura civile.

3. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonchè tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge, e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.

5. Le parti possono liberamente determinare la sede del collegio arbitrale. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale per i lavori pubblici.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal codice di procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 2, della legge.

7. Il corrispettivo dell'anticipo del saldo, spettante agli arbitri per la decisione della controversia è versato alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Art. 191 - Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi alleati

1. Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli articoli 189 e 190.

2. Nel caso di accordo bonario, il parere è espresso

a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife

b) da Geniodife, su proposta degli organismi del Paese alleato preposti all'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di arbitrato per interventi finanziati da Paesi alleati, l'arbitro è designato da Geniodife, previo accordo con i rappresentanti del Paese alleato.

 

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